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Termini e condizioni generali

§ 1 Ambito di applicazione

1. Le offerte del nostro negozio di essiccanti sono rivolte esclusivamente a clienti commerciali. Per tutte le consegne e i servizi si applicano esclusivamente le seguenti condizioni di vendita. Eventuali accordi o integrazioni divergenti richiedono la forma scritta.
2. Queste condizioni di vendita si applicano anche alle future transazioni commerciali.
3. Qualora una o più clausole di queste condizioni di vendita risultassero inefficaci, le restanti condizioni rimarranno comunque valide.

§ 2 Offerta

Le nostre offerte sono senza impegno. Qualora un ordine sia da considerarsi un’offerta ai sensi dell’art. 145 BGB, possiamo accettarlo entro due settimane.

§ 3 Documenti forniti

Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su tutti i preventivi, i disegni e gli altri documenti forniti in relazione all’assegnazione di un ordine. Questi non possono essere resi accessibili a terzi, a meno che non sia stato concesso da noi un consenso scritto esplicito.

§ 4 Entità della fornitura, prezzo e pagamento

  1. Tolleranze di quantità per l’arrotondamento a unità di confezionamento intere fino a +/- 5% dell’entità di fornitura concordata sono considerate conformi al contratto. Il prezzo d’acquisto si basa sulla quantità effettivamente consegnata.
  2. Il pagamento della nostra fattura deve avvenire, salvo diverso accordo, entro otto giorni dalla data della fattura senza deduzione di sconto. Cambiali e assegni sono considerati pagamento solo dopo il loro incasso.
  3. In caso di ritardo nel pagamento, vengono calcolati interessi di mora pari all’1% al mese dalla scadenza. Ci riserviamo la prova di un danno da mora inferiore.

§ 5 Diritti di ritenzione

L’esercizio di un diritto di ritenzione è precluso all’acquirente, nella misura in cui questo non si basi sullo stesso rapporto contrattuale. La compensazione con controcrediti spetta all’acquirente solo se questi sono incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.

§ 6 Tempi di consegna e trasferimento del rischio

  1. I termini di consegna concordati iniziano dal momento in cui è stato raggiunto un accordo su tutti i dettagli della consegna e in cui l’acquirente ha adempiuto eventuali obblighi di prestazione anticipata.
  2. Il termine di consegna è rispettato se, prima della sua scadenza, l’oggetto della consegna ha lasciato il nostro stabilimento o se la disponibilità alla spedizione viene comunicata da noi all’acquirente.
  3. Se veniamo impediti nell’adempimento tempestivo del contratto a causa di disturbi nell’approvvigionamento, nella produzione o nei servizi – in Italia o all’estero, presso di noi o presso uno dei nostri fornitori – senza che ci sia imputabile alcuna colpa, ad esempio a causa di restrizioni all’importazione o all’esportazione, sciopero o serrata, carenza di energia o disturbi del traffico, il termine di consegna si prolunga per la durata dell’impedimento, per un massimo di due mesi. Informiamo l’acquirente immediatamente di eventuali disturbi non appena veniamo a conoscenza del ritardo nella prestazione.
  4. Dopo la scadenza del termine in caso di disturbi menzionati al § 6 n. 3, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte mediante dichiarazione scritta nei nostri confronti. Se l’adempimento del contratto diventa impossibile per noi a causa di uno dei motivi sopra menzionati, saremo liberati dal nostro obbligo di prestazione. Se siamo responsabili del ritardo, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto già quando ci ha fissato per iscritto un termine supplementare adeguato e abbiamo lasciato trascorrere infruttuosamente tale termine. Le richieste di risarcimento danni per ritardo o inadempimento dell’obbligo di prestazione da parte nostra possono essere fatte valere solo nell’ambito del § 9.

§ 7 Riserva di proprietà

  1. La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti, anche futuri o condizionati, nei confronti dell’acquirente derivanti dal rapporto commerciale reciproco. In caso di conto corrente, la merce con riserva di proprietà serve come garanzia per il nostro credito di saldo rispettivo. Siamo autorizzati a riprendere la merce acquistata se l’acquirente si comporta in modo contrario al contratto.
  2. L’eventuale lavorazione e trasformazione della merce con riserva di proprietà viene effettuata dall’acquirente per nostro conto, senza che ne derivi per noi alcun obbligo. In caso di lavorazione, collegamento, mescolanza o miscelazione della merce con riserva di proprietà con altri beni non di nostra proprietà, l’acquirente trasferisce già ora a noi, a garanzia dei nostri crediti, la comproprietà della nuova cosa mescolata o collegata in proporzione al valore della merce con riserva di proprietà rispetto agli altri beni lavorati, mescolati, miscelati o collegati, con la condizione che l’acquirente custodisca gratuitamente per noi la nuova cosa. Per “valore della merce con riserva di proprietà” si intende il prezzo d’acquisto da noi fatturato all’acquirente.
  3. L’acquirente può rivendere la merce nel normale corso degli affari, ma non può darla in pegno o cederla in garanzia. I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita della merce con riserva di proprietà, compresi tutti i diritti accessori, vengono già ora ceduti a noi a garanzia dei nostri crediti. Se la merce con riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri beni, sia senza che dopo lavorazione, mescolanza, collegamento o miscelazione, la cessione anticipata concordata sopra vale solo per l’importo del valore della merce con riserva di proprietà che è stata rivenduta insieme agli altri beni. Se il credito ceduto viene inserito in un conto corrente, il credito dell’acquirente dal conto corrente si considera ceduto a noi in misura corrispondente. In caso di pagamenti parziali del cliente, la cessione rimane in vigore fino al completo pagamento da parte del cliente.
  4. L’acquirente è autorizzato, fino a revoca, a riscuotere i crediti ceduti.
  5. L’acquirente deve assicurare a sue spese la merce con riserva di proprietà presso una rinomata compagnia di assicurazioni tedesca contro i rischi usuali e dimostrarcelo su richiesta. In caso di necessità, siamo autorizzati a stipulare l’assicurazione a spese dell’acquirente. L’acquirente cede con la presente il suo diritto all’importo assicurato a noi; per quanto riguarda l’entità della cessione, si applicano di conseguenza le disposizioni sopra riportate al punto 3. L’acquirente deve inoltre garantire che la merce con riserva di proprietà possa essere identificata e separata in qualsiasi momento e in tutte le fasi di ulteriore lavorazione come nostra proprietà. Lo stesso vale per i crediti a noi ceduti.
  6. L’acquirente è obbligato a trattare con cura la merce con riserva di proprietà, a concederci in qualsiasi momento l’accesso alla merce con riserva di proprietà e a fornirci informazioni sulla sua entità e destinazione. Se l’acquirente è in ritardo con il pagamento o tratta la merce con riserva di proprietà in modo contrario al contratto, deve fornirci su richiesta tutte le informazioni desiderate, comunicare ai suoi clienti il trasferimento del credito, consegnarci le cambiali e gli assegni dei clienti a questo riguardo e consegnarci la merce con riserva di proprietà.
  7. L’acquirente deve comunicarci immediatamente l’accesso di terzi alla merce con riserva di proprietà di nostra proprietà o comproprietà e ai crediti a noi ceduti e respingere tali accessi, ad esempio pignoramenti, secondo le sue possibilità.
  8. Su richiesta dell’acquirente, rilasceremo le garanzie a noi spettanti nella misura in cui e a nostra scelta il loro valore superi i crediti da garantire di oltre il 20%.

§ 8 Garanzia e responsabilità per difetti

  1. I difetti devono essere contestati per iscritto dall’acquirente immediatamente dopo la loro scoperta. Le contestazioni tardive o non conformi alla forma non possono essere prese in considerazione.
    Le richieste di garanzia possono essere fatte valere solo entro 24 mesi dall’arrivo della merce a destinazione.
  2. In caso di contestazioni giustificate, rimediamo al difetto a nostra scelta, escludendo ulteriori pretese, mediante consegna sostitutiva in porto franco contro restituzione della merce contestata o mediante riparazione. Se una consegna sostitutiva o una riparazione è impossibile o se la consegna sostitutiva o la riparazione non viene effettuata da noi nonostante diffida scritta entro il termine supplementare adeguato da fissarci dall’acquirente, o se anche la consegna sostitutiva presenta difetti significativi o se sono già falliti due tentativi di riparazione, l’acquirente può richiedere l’annullamento del contratto (risoluzione). Una responsabilità più ampia, in particolare per risarcimento danni, è prevista solo nell’ambito del § 9.
  3. Non siamo responsabili per difetti della merce riconducibili a particolari condizioni climatiche o ad altre particolari condizioni locali o operative presso il luogo di destinazione.

§ 9 Richieste di risarcimento danni

Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente nei nostri confronti – indipendentemente dal fondamento giuridico (ad es. ritardo, impossibilità, violazione positiva del contratto, violazione di obblighi precontrattuali o atti illeciti) sono escluse. Questa esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento danni non si applica eccezionalmente nei seguenti casi:

  • per una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
  • in caso di mancanza di caratteristiche garantite.
  • se a noi o ai nostri ausiliari dell’adempimento è imputabile almeno una colpa grave, con la responsabilità per prestazioni difettose del dipendente non dirigente impiegato limitata in questo caso, per quanto riguarda l’entità, al danno tipico del contratto e prevedibile.
  • per richieste di risarcimento danni dell’acquirente per inadempimento. Una richiesta spettante all’acquirente di risarcimento danni per inadempimento in caso di nostro ritardo nella prestazione o di impossibilità della prestazione da noi imputabile è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile, salvo che non sussista almeno una colpa grave.
  • per richieste di risarcimento danni dell’acquirente per violazione di obblighi contrattuali essenziali da parte nostra. In questo caso, tuttavia, la richiesta dell’acquirente di risarcimento danni è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile, salvo che non ci sia imputabile almeno una colpa grave.

§ 10 Risoluzione delle controversie

  1. Siamo disposti a partecipare a una procedura di conciliazione extragiudiziale presso un organismo di conciliazione dei consumatori.
  2. Competente è l’organismo di conciliazione universale della Federazione del Centro per la conciliazione e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, www.universalschlichtungsstelle.de.

§ 11 Legge applicabile, foro competente

  1. Ai rapporti commerciali con l’acquirente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci – CISG (Convention on Contracts for the International Sales of Goods).
  2. Il foro competente per entrambe le parti contrattuali e per tutte le pretese presenti e future derivanti dal rapporto commerciale è Schwarzenbek, salvo che la legge e la conferma d’ordine non dispongano imperativamente diversamente. Possiamo, a nostra scelta, citare in giudizio l’acquirente anche presso il tribunale competente per la sua sede.

Stato: febbraio 2019

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